Grillo: il M5S non si presenterà alle prossime elezioni

Grillo: il M5S non si presenterà alle prossime elezioniEcco una clamorosa notizia che potrebbe essere un vero terremoto per la politica italiana.

Poco fa Grillo nel suo Blog ha pubblicato uno scarno comunicato, che non ha precedenti, e che in pratica dice che il Movimento 5 Stelle non si presenterà alle prossime elezioni politiche.

Il problema che ha sollevato Grillo è quello della legge Finocchiaro Zanda, ecco di seguito il comunicato:

“Il MoVimento 5 Stelle non è un partito, non intende diventarlo e non può essere costretto a farlo. Se la legge anti MoVimento di Finocchiaro e Zanda del pdmenoelle sarà approvata in Parlamento il M5S NON si presenterà alle prossime elezioni.

I partiti si prenderanno davanti al Paese la responsabilità di lasciare milioni di cittadini senza alcuna rappresentanza e le conseguenze sociali di quello che comporterà.”

Qui: il  testo completo del disegno di legge presentato dai senatori: FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON e PEGORER .

In un passaggio è scritto: “Questo non impedirà a una semplice associazione o movimento di fare politica, ma il mancato acquisto della personalità giuridica precluderà l’accesso al finanziamento pubblico e la partecipazione alle competizioni elettorali“. Una volta che questa legge passerà quindi, se il M5S non si costituirà giuridicamente come un partito non potrà partecipare alle prossime elezioni.

Di seguito, la prima parte del disegno di legge Finocchiaro-Zanda:

 

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge è finalizzato a introdurre una disciplina organica dei partiti politici, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione. Essi «vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche» (ordinanza della Corte costituzionale n. 79 del 24 febbraio 2006). La partecipazione dei cittadini, attraverso i partiti, alla determinazione della politica nazionale deve svolgersi pertanto nell’ambito delle previsioni e con quei limiti che sono previsti dalle leggi dello Stato. Si ritiene quindi che una disciplina pubblica dei partiti politici sia ormai ineludibile.

 

  • Natura giuridica dei partiti politici.

I partiti politici sono qualificati come associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. In base alle norme vigenti, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, come previsto per le fondazioni e le altre associazioni. La giurisprudenza ormai prevalente ritiene applicabili, per la risoluzione delle controversie interne dei partiti, le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute, a tutela delle minoranze interne e dei diritti individuali dei singoli associati. Si ritiene che una legge sui partiti debba stabilire i contenuti minimi dello statuto, alcuni princìpi generali, ai quali dovranno attenersi tutti i partiti che intendono concorrere alla determinazione della vita politica, pena la perdita dei rimborsi per le spese elettorali o di ogni ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico. Questo non impedirà a una semplice associazione o movimento di fare politica, ma il mancato acquisto della personalità giuridica precluderà l’accesso al finanziamento pubblico e la partecipazione alle competizioni elettorali.

 

  • Contenuti fondamentali dello statuto.

Secondo la nostra proposta, gli statuti dei partiti politici devono indicare quali sono gli organismi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato; quali sono le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito, ovvero in che modo sono assunte le decisioni che caratterizzano la vita di un partito: le alleanze elettorali, la scelta di uno schieramento e così via. Lo statuto deve disciplinare i rapporti con le articolazioni territoriali e i casi in cui procedere nei loro confronti con atto di imperio (scioglimento, commissariamento e così via). Lo scopo è di assicurare che tutte le deliberazioni siano assunte, nella trasparenza, con la più ampia partecipazione degli iscritti. Devono inoltre essere regolate le procedure di iscrizione al partito; il diniego dell’iscrizione deve essere motivato e contro di esso è ammesso il ricorso agli organi di garanzia.

 

  • Democrazia interna, trasparenza e controlli.

Il diritto all’informazione (sugli atti interni) e il diritto al contraddittorio sono garantiti anche attraverso la presenza, in tutti gli organi collegiali non esecutivi dei partiti politici, delle minoranze interne. Inoltre, gli statuti devono disciplinare la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli organi centrali del partito e quelli territoriali.

 

Fondamentale in questa direzione è regolare, negli statuti, le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l’effettiva segretezza del voto.

 

Conseguentemente, lo statuto deve indicare i diritti e i doveri degli iscritti, in particolare allo scopo di favorire modalità di partecipazione in senso deliberativo (elezioni primarie e referendum) alle scelte di politica pubblica che il partito concorre a determinare.

 

Gli statuti devono includere anche le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti (o delle articolazioni territoriali del partito), gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio.

 

Per eliminare il fenomeno scandaloso delle tessere false, i partiti devono prevedere l’istituzione di un’anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, naturalmente nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

 

Infine, oltre ad assicurare che negli organi collegiali vi sia la presenza paritaria di donne e di uomini al fine di tutelare e di rafforzare la presenza delle donne nei partiti («quote rosa»), nell’intento di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica è previsto, come già avviene per le donne, che una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali sia destinata alla formazione, per sostenere scuole, corsi e altre iniziative che preparino e facilitino l’ingresso delle nuove generazioni nella politica.

 

Adeguate forme di pubblicità della vita interna e dell’organizzazione dei partiti dovranno essere assicurate anche prevedendo la realizzazione di un sito internet del partito nel rispetto di princìpi analoghi a quelli previsti per i siti internet delle pubbliche amministrazioni (accessibilità, completezza, affidabilità, semplicità, qualità, omogeneità e interoperabilità).

 

Il controllo del rendiconto è affidato alla Corte dei conti. In caso di esito negativo del controllo, è prevista la decurtazione dei rimborsi elettorali.

 

  • Elezioni primarie e referendum.

Il disegno di legge disciplina e promuove lo svolgimento delle elezioni primarie considerandolo un fondamentale strumento di partecipazione dei cittadini e di apertura democratica dei partiti politici oltre i confini delimitati dall’iscrizione al partito stesso.

 

Sono stabiliti alcuni requisiti tesi a garantire la trasparenza del procedimento, il pluralismo delle candidature e la più larga partecipazione al voto, non condizionata, salvo i casi specificatamente stabiliti, a forme preventive di registrazione.

 

Si prevede che le elezioni primarie si svolgano per tutte le candidature alle cariche apicali, di governo (sindaco, presidente di regione, candidato a premier) e per la scelta dei candidati alle assemblee rappresentative quando il sistema elettorale prevede la loro elezione in collegi uninominali con formula maggioritaria. Il progetto promuove le elezioni primarie condizionando l’assegnazione del 25 per cento dei rimborsi elettorali alla loro adozione per la selezione delle citate candidature. Il progetto considera che questa condizione sia soddisfatta solo dai partiti che adottino il metodo delle elezioni primarie in maniera stabile, non discrezionale, eccezionalmente derogabile solo con il voto dei tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali del livello territoriale corrispondente.

 

Il disegno di legge prevede di fissare negli statuti un limite massimo di mandati, sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito.

 

Su questioni statutarie o altri temi sui quali si vuole sentire l’opinione degli iscritti, possono tenersi dei referendum da regolamentare attraverso lo statuto.

 

Norme sull’incompatibilità, sul conflitto di interesse e sull’anagrafe patrimoniale degli eletti.

 

Ogni statuto deve comunque stabilire norme sull’incompatibilità in particolare tra cariche in organi di vertice del partito e incarichi o nomine in pubbliche amministrazioni e a livello istituzionale.

 

La trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive è assicurata mediante la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale su un’apposita sezione dei siti internet ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

  • Norme di chiusura.

Ciascun partito politico dovrà comunque indicare le procedure per modificare il proprio statuto, il simbolo e la denominazione del partito stesso.

 

Lo statuto, la denominazione, il simbolo e le loro successive modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Una volta acquisita la personalità giuridica, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è condizione necessaria per poter partecipare alle competizioni elettorali e referendarie e per poter accedere ai rimborsi per le spese elettorali in favore dei partiti, come disciplinati dalla normativa vigente, compresi i contributi previsti per gli organi di informazione di partito e le agevolazioni fiscali.

 

Questi sono i contenuti necessari dello statuto, ma, nel rispetto della legge, ogni partito rimane, ovviamente, libero di prevedere ulteriori disposizioni.

 

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti dovranno applicarsi le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

 

Grillo: il M5S non si presenterà alle prossime elezioniultima modifica: 2013-05-20T18:37:00+02:00da arrigosarti
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